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	<title>Società &#8211; Venti Commercialisti</title>
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	<description>Al tuo Fianco Sempre !</description>
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	<title>Società &#8211; Venti Commercialisti</title>
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		<title>Conferimento di una ditta individuale: Qual è la soluzione più vantaggiosa, SRL o SAS?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Venti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 09:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel corso della professione più volte ci siamo imbattuti nella situazione in cui un padre di famiglia, titolare dell’omonima ditta individuale si trovasse nella situazione di avvalersi dell’aiuto del figlio o di altro componente della propria famiglia, per lo più talvolta in circostanze di collaborazione. In tale contesto oltre ai normali obblighi di legge, che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nel corso della professione più volte ci siamo imbattuti nella situazione in cui un padre di famiglia, titolare dell’omonima ditta individuale si trovasse nella situazione di avvalersi dell’aiuto del figlio o di altro componente della propria famiglia, per lo più talvolta in circostanze di collaborazione. In tale contesto oltre ai normali obblighi di legge, che vedono necessaria l’iscrizione di tali ausiliari all’Inps con la mansione di coadiuvanti, nasce l’esigenza di rappresentare in maniera veritiera la realtà, o anche iniziare a porre in essere ragionamenti di continuità aziendale in ottica di un futuro passaggio generazionale.</p>



<p>In tale circostanza l’operazione da tenere come riferimento è certamente il CONFERIMENTO.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Il conferimento d&#8217;azienda rappresenta un&#8217;operazione di gestione straordinaria in quanto comporta una radicale riorganizzazione dell’attività produttiva dell&#8217;azienda. Il conferimento di azienda si realizza mediante il trasferimento di un complesso economico organizzato da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferitaria</p>



<p>La casistica che rappresenta certamente quella più nota è il conferimento di una ditta individuale in una società a responsabilità limitata, questo perché talune volte si preferisce discernere il patrimonio personale da quello della neo costituenda società.</p>



<p>Ma è sempre la soluzione perfetta? È sempre la soluzione più vantaggiosa?</p>



<p>A mio parere ci sono PRO/CONTRO e bisogna valutarli sempre in riferimento al:</p>



<p>&#8211; ESIGENZE STRUTTURALI</p>



<p>&#8211; BUSINESS CHE REALIZZA</p>



<p>&#8211; STORICITÀ (INSIEME DI KNOW HOW).</p>



<p>Ad esempio un’azienda Leader in uno specifico settore, con un portafoglio clienti abbastanza importante e fidelizzato, che vanta anni di storicità ed una importante Brand identity certamente va incontro ad un rischio di mercato medio basso, tale per cui difficilmente avrà problemi nel pagare le obbligazioni sottoscritte. Pertanto in tal caso proporre un conferimento di tale ditta individuale in SRL sarebbe solo un aggravio di compiti dati dall’istituzione di una contabilità ordinaria certamente più complessa ed impegnativa rispetto ad un regime semplificato ove non si richiede la cosiddetta quadratura cassa/banca.</p>



<p>Inoltre ci sarebbero altre imposte da versare quale l’imposta di vidimazione dei libri sociali del valore di euro 309.87 annui e l’obbligo di deposito del bilancio, per non parlare della ritenuta a titolo d’imposta in caso tu volessi distribuirti eventuali utili prodotti. Tale ritenuta è del 26%.</p>



<p>Dunque ora che hai letto sei sempre convinto che il conferimento in una SRL sia sempre la soluzione migliore?</p>



<p>Conferire una ditta individuale in una Società in Accomandita Semplice dal punto di vista amministrativo lascerebbe tutto indenne. Ovvero contabilità in regime semplificato, dunque senza obbligo di quadratura cassa/banca e nessun deposito del bilancio ed inoltre per il principio di trasparenza gli utili prodotti dalla società verranno in capo al singolo socio in relazione alla quota detenuta. Evitando dunque il pagamento di quella brutta e fastidiosa imposta sostitutiva del 26%.</p>



<p>Analizziamo insieme alcuni punti di forza di tale situazione che spingono al conferimento di una ditta individuale in una società in accomandita semplice.</p>



<p>L’imprenditore che decide di conferire la propria attività aziendale in una società di persone SAS o SNC può essere spinto da diverse motivazioni.</p>



<p>&nbsp;In primo luogo, la forma associativa rappresenta una valida opportunità di aggregarsi con altre persone creando una realtà più grande e produttiva sfruttando una forma, consentita dal legislatore, più vantaggiosa dal punto di vista fiscale.</p>



<p>L’intento infatti, è, solitamente, quello di ampliare la ditta individuale, valorizzarla e renderla più competitiva sul mercato. L’ingresso di nuovi soci permette anche un rafforzamento finanziario, permettendo alla compagine di affrontare progetti non sostenibili individualmente e creare una pluralità di idee e competenze.</p>



<p>Uno dei motivi primari rimane, tuttavia, il minor livello di tassazione che si ottiene, per esempio, con una società in accomandita semplice rispetto ad una ditta individuale. Il singolo imprenditore deve versare i contributi INPS, l’IRPEF in base al reddito, con l’esenzione dell’IRAP solo avendo un solo dipendente.</p>



<p>Passando ad una SAS con due soci al 50%, si dovrà versare l’IRAP ma, il socio accomandante, dovrà pagare solamente IRPEF e quello accomandatario aggiungere anche i contributi INPS calcolati sulla base della sua quota di partecipazione agli utili.</p>



<p>Facendo dei rapidi calcoli, si ottiene una considerevole percentuale di RISPARMIO sull’utile, che rimarrà così nelle tasche dei soci. Denaro che potrà essere utilizzato per fare nuovi investimenti oppure lasciato nella società. Da non dimenticare, nel caso di apertura di una SAS, anche l’acquisizione di una responsabilità limitata nei confronti dei creditori relativamente al socio accomandante. In questo modo, è quindi possibile, anche diminuire il fattore di rischio sul proprio patrimonio personale esercitando l’attività di impresa in forma associata. Oltretutto, il conferimento in una società di persone è una pratica abbastanza semplice da effettuare, non prevedendo particolari formalità e non dovendo effettuare stime e perizie del patrimonio conferito (a differenza del conferimento in una società di capitali).</p>



<p>ESEMPIO DELLA DOPPIA CASISTICA DI UN CONFERIMENTO DI DITTA INDIVISUALE IN SRL E IN SAS.</p>



<p>LA BASE DI PARTENZA È LA STESSA DITTA INDIVIDUALE CHE ANNUALMENTE REALIZZA UN UTILE DI EURO 50.000.</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td><strong>Tipo sociale</strong></td><td><strong>Utile</strong></td><td><strong>IRPEF/IRES</strong></td><td><strong>IRAP</strong></td><td><strong>INPS</strong></td><td><strong>Distribuzione utili 26% per S.R.L.</strong></td><td><strong>Totale tassazione</strong></td></tr><tr><td><strong>Ditta individuale</strong></td><td>45.000</td><td>IRPEF 12.288*</td><td>2.236</td><td>&#8211; 3.600 Min &#8211; 7.344 IVS &#8211; 10.944 Tot</td><td></td><td><strong><em>25.468</em></strong> ossia <em><u>56% dell’utile</u></em></td></tr><tr><td><strong>SAS</strong></td><td>45.000 Da ripartire x 3 soci</td><td>&#8211; IRPEF &#8211; 5658**</td><td>2.236</td><td>&#8211; 3.600 Min solo x socio accomandatario &#8211; No IVS</td><td></td><td><strong><em>11.494</em></strong> Ossia <em><u>25.00% dell’utile</u></em></td></tr><tr><td><strong>SRL</strong></td><td>45.000 da ripartire x 3 soci</td><td>24% IRES = 10.800</td><td>2.236</td><td>3.600 solo x soci lavoratori</td><td>&#8211; Utile – IRES – IRAP = 31.963 Tassazione 26% = 8.310 &#8211; Netto x socio = 7.884</td><td><strong><em>21.347</em></strong> Ossia <em><u>47% dell’utile</u></em></td></tr></tbody></table></figure>



<p>* Fino a 15.000 aliquota 23%à 3.450</p>



<p>Da 15.000 a 28.000 aliquota 25%&nbsp; à 3.250</p>



<p>Da 28.000 a 45.000 aliquota 35% à 5.950</p>



<p>Totale = 12.650 – detrazione per redditi assimilati a redditi da lavoro dipendente 362 à 12.288 IRPEF</p>



<p>** Reddito per socio à 45.000 / 3 = 15.000</p>



<p>Fino a 15.000 aliquota 23% à 3.450</p>



<p>Totale per socio 3.450 – detrazione per redditi assimilati a reddito da lavoro dipendente 1.564 à 1.886</p>



<p>Totale x 3 soci = 5.658</p>



<p>Come si può evincere dalla tabella il passaggio dalla ditta individuale ad una società in accomandita semplice (SAS), rappresenta la soluzione in tale contesto più vantaggiosa poiché si raggiunge addirittura un potenziale RISPARMIO di circa (25.468-11.494) =13.974 euro circa.</p>



<p>Ripeto la scelta del tipo sociale è sempre da convenire ad hoc per ogni tipo di cliente ed è da valutare in base al settore e rischio di mercato, pertanto altre volte si può pensare anche di pagare un po&#8217; di più ma tutelare altri diritti come la piena salvaguardia del proprio patrimonio personale cosa che si realizza con l’istituzione di una società a responsabilità limitata (SRL)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Causa di esonero contributivo per lavoratori dipendenti full-time che aprono Partita Iva.</title>
		<link>https://www.venticommercialisti.it/2022/03/16/causa-di-esonero-contributivo-per-lavoratori-dipendenti-full-time-che-aprono-partita-iva/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Venti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 09:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
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					<description><![CDATA[È possibile aprire partita Iva evitando di pagare i contributi INPS? Scopriamolo insieme in questo articolo! I contributi INPS, come è ben evidente, rappresentano una delle spese che gravano maggiormente sui titolari di partita Iva, in special modo nella fase di start-up dove vi è un’elevata incertezza circa il futuro del proprio business e di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>È possibile aprire partita Iva evitando di pagare i contributi INPS?</p>



<p>Scopriamolo insieme in questo articolo!</p>



<p>I contributi INPS, come è ben evidente, rappresentano una delle spese che gravano maggiormente sui titolari di partita Iva, in special modo nella fase di start-up dove vi è un’elevata incertezza circa il futuro del proprio business e di conseguenza, i famosi circa 900 Euro trimestrali (3600,00 Euro/anno), di contribuzione previdenziale rappresentano un onere abbastanza fastidioso per il contribuente. &nbsp;</p>



<p>A tal proposito, sai che esiste la possibilità di evitare il pagamento dei contributi INPS??</p>



<p>Scopri come continuando la lettura dell’articolo.</p>



<p>I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro full-time beneficiano di una norma, che li esonera dal pagamento dei contributi INPS, nel caso in cui decidano di aprire partita IVA per esercitare attività di impresa commerciale o artigianale.</p>



<p>Come è risaputo, lo Stato italiano obbliga tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, al pagamento dei contributi INPS; dunque la possibilità di beneficiare di questa agevolazione deriva dal fatto di essere un lavoratore dipendente ed in quanto tale già tenuto al pagamento di una gestione contributiva, ovvero la gestione INPS dipendenti.</p>



<p>&nbsp;Questa particolare esenzione da contribuzione INPS è legata al fatto che vi è una presunzione di svolgimento di attività principale come lavoratore dipendente, con l’attività autonoma che rimane secondaria.</p>



<p>Dunque, si da per assodato che l’attività da lavoro dipendente sia quella principale, che occupi cioè la maggior parte del tempo e delle risorse del lavoratore, rispetto all’attività da lavoro autonomo.</p>



<p>Riepilogando, per ottenere l’esenzione dalla contribuzione INPS, qualora volessi avviare un’attività autonoma, essendo già un lavoratore dipendente, dovrai rispettare i seguenti requisiti:</p>



<ul><li>L’attività svolta in modo autonomo deve rientrare tra quelle per cui è prevista la contribuzione INPS per gli artigiani ed i commercianti (gestione IVS INPS artigiani e commercianti);</li><li>Il contratto di lavoro dipendente deve essere full-time e non part-time.</li></ul>



<p>In ultimo, è bene precisare che tale esenzione non spetta ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS.</p>



<p>Tale articolo rappresenta solo uno degli esempi di come un’accurata consulenza possa rappresentare la base di partenza per la crescita e la vittoria del tuo business. Infatti oltre a tale casistica esistono anche altre possibilità che esonerano gli imprenditori al pagamento dei contributi previdenziali.</p>



<p>Per maggiori informazioni e dettagli sulla possibilità di richiedere l’esonero contributivo, contattaci! Saremo lieti di farti risparmiare un po&#8217; di soldi….</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (L. 208/2015)</title>
		<link>https://www.venticommercialisti.it/2022/03/09/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali-destinati-a-strutture-produttive-ubicate-nel-mezzogiorno-l-208-2015/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Venti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 16:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
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					<description><![CDATA[Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in virtù dell’articolo 1, comma 171, della legge 178/2020, sarà fruibile per gli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2022. Vediamo nello specifico di cosa si tratta: COME FUNZIONA IL BONUS SUD PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO? Il bonus Sud è stato istituito per la prima volta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in virtù dell’articolo 1, comma 171, della legge 178/2020, sarà fruibile per gli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2022.</p>



<p><strong>Vediamo nello specifico di cosa si tratta:</strong></p>



<p><strong>COME FUNZIONA IL BONUS SUD PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO?</strong></p>



<p>Il bonus Sud è stato istituito per la prima volta dalla legge di stabilità del 2016 (L.208/15). Il beneficio, istituito sotto forma di credito d’imposta, può essere fruito dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni del Mezzogiorno.</p>



<p>Il bonus Sud 2022, come nelle versioni precedenti, potrà essere richiesto anche retroattivamente per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2022. L’agevolazione varia in base alle dimensioni aziendali pertanto possiamo individuare tre scaglioni:</p>



<ul><li>25% per le grandi aziende;</li><li>35% per le imprese di medie dimensioni;</li><li>45% per le piccole imprese.</li></ul>



<p>Le imprese che vogliono richiedere la detrazione devono presentare l’apposita domanda attraverso il software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate CIM17.</p>



<p>Una delle caratteristiche più importanti della misura è la sua retroattività.</p>



<p>Infatti il credito d’imposta per il mezzogiorno può essere richiesto anche per gli investimenti effettuati negli anni precedenti, sempre con le stesse aliquote che abbiamo elencato in precedenza.</p>



<p><strong>SOGGETTI BENEFICIARI.</strong></p>



<p>Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.</p>



<p>Per la verifica della dimensione aziendale è necessario fare riferimento alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>Micro Impresa</td><td>meno di 10</td><td>non superiore a 2 milioni di euro</td><td>non superiore a 2 milioni di euro</td></tr><tr><td>Piccola impresa</td><td>meno di 50</td><td>non superiore a 10 milioni di euro</td><td>non superiore a 10 milioni di euro</td></tr><tr><td>Media impresa</td><td>meno di 250</td><td>non superiore a 50 milioni di euro</td><td>non superiore a 43 milioni di euro</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>SOGGETTI ESCLUSI.</strong></p>



<p>L’agevolazione non spetta ai soggetti che operano nei seguenti settori:</p>



<ul><li>industria siderurgica e carbonifera;</li><li>costruzione navale;</li><li>fibre sintetiche;</li><li>trasporti e relative infrastrutture;</li><li>produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;</li><li>creditizio, finanziario e assicurativo.</li></ul>



<p>Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza, occorre fare riferimento al codice ATECO indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in commento, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.</p>



<p>Il credito d’imposta non spetta, inoltre, alle imprese in difficoltà, vale a dire a quelle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine.</p>



<p><strong>AMBITO TERRITORIALE</strong>.</p>



<p>Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate:</p>



<ul><li>nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);</li><li>nelle zone assistite delle Regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE.</li></ul>



<p>Con la decisione C (2014) 6424 final del 16.9.2014, la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale 20142020 con cui l’Italia ha individuato le zone assistite in questione e indicato i relativi massimali di intensità degli aiuti concedibili.</p>



<p><strong>INVESTIMENTI AGEVOLABILI</strong>.</p>



<p>Sono agevolabili gli investimenti:</p>



<ul><li>facenti parte di un progetto di investimento iniziale;</li><li>relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.</li></ul>



<p><strong>PROGETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE</strong>.</p>



<p>Sono agevolabili gli investimenti relativi:</p>



<ul><li>alla creazione di un nuovo stabilimento;</li><li>all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;</li><li>alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;</li><li>ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;</li><li>ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.</li></ul>



<p>Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione.</p>



<p><strong>BENI AGEVOLABILI</strong>.</p>



<p>Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli in:</p>



<ul><li>macchinari;</li><li>impianti;</li><li>attrezzature varie.</li></ul>



<p>Sono, quindi, esclusi dall’agevolazione i beni immateriali, gli immobili e i veicoli.</p>



<p><strong><em>Requisiti</em></strong></p>



<p>I beni agevolabili devono essere:</p>



<ul><li>strumentali all’attività d’impresa;</li><li>nuovi;</li><li>destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.</li></ul>



<p>Il riferimento normativo ai “beni strumentali” comporta che i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.</p>



<p>Sono, quindi, esclusi i beni “merce” e i materiali di consumo.</p>



<p>Poiché gli investimenti devono riguardare beni strumentali “nuovi”, sono esclusi i beni a qualunque titolo già utilizzati.</p>



<p>Ulteriore condizione affinché l’investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture produttive situate nel territorio delle summenzionate aree.</p>



<p>Al riguardo, è stato precisato che per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei suddetti territori, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.</p>



<p><strong>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI</strong>.</p>



<p>Sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante:</p>



<ul><li>acquisto da terzi;</li><li>leasing;</li><li>contratto di appalto;</li><li>realizzazione in economia.</li></ul>



<p><strong>PERIODO DI RIFERIMENTO DEGLI INVESTIMENTI</strong>.</p>



<p>Il credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1.2016 al 31.12.2022</p>



<p>Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento:</p>



<ul><li>per l’acquisto dei beni mobili, alla data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;</li><li>per le prestazioni di servizi, alla data in cui le prestazioni si considerano ultimate;</li><li>per gli investimenti mediante appalto, alla data di ultimazione della prestazione oppure alla data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del committente.</li></ul>



<p><strong>UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA</strong>.</p>



<p>Il credito d’imposta è utilizzabile:</p>



<ul><li>esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6869”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);</li><li>a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.</li></ul>



<p><strong>INDICAZIONE NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI</strong>.</p>



<p>Il credito d’imposta in esame deve essere indicato nel quadro RU:</p>



<ul><li>della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati);</li><li>dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d’imposta nei quali il credito viene utilizzato in compensazione.</li></ul>



<p><strong>REGIME FISCALE DEL CREDITO D’IMPOSTA</strong>.</p>



<p>Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in assenza di un’espressa esclusione normativa, il credito d’imposta in questione è da considerarsi rilevante ai fini fiscali.</p>



<p>Tale credito deve quindi essere considerato come contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.</p>



<p>Resta fermo che le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito d’impresa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Quali sono i passaggi fiscali per poter vendere su Amazon?</title>
		<link>https://www.venticommercialisti.it/2022/02/18/quali-sono-i-passaggi-fiscali-per-poter-vendere-su-amazon/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Venti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 09:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
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					<description><![CDATA[Amazon rappresenta il marketplace più importante per chi desidera avviare un’attività di vendite in e-commerce. In questo articolo ti spiegheremo in breve tutto ciò di cui hai bisogno per poter vendere i tuoi prodotti su Amazon. Innanzitutto, se vendi su Amazon sei un commerciante e come tale hai bisogno di una partita Iva che abbia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Amazon rappresenta il marketplace più importante per chi desidera avviare un’attività di vendite in e-commerce. In questo articolo ti spiegheremo in breve tutto ciò di cui hai bisogno per poter vendere i tuoi prodotti su Amazon.</p>



<p>Innanzitutto, se vendi su Amazon sei un commerciante e come tale hai bisogno di una partita Iva che abbia uno specifico codice ATECO ed ovviamente dell’iscrizione in camera di commercio presso il Registro delle Imprese. Dopodiché devi procedere alla presentazione della SCIA per commercio online, per poter avviare definitivamente la tua attività.</p>



<p>Puoi contattarci per scoprire insieme che tipo di regime o forma giuridica è più adatto alla tua impresa online!</p>



<p>Fatto ciò, sei pronto per affidare le tue vendite online ad Amazon, avendo cura di effettuare la procedura di accreditamento presso la loro piattaforma.</p>



<p>Amazon ti consente di creare un vero e proprio shop in cui poter esporre in vetrina i tuoi prodotti, ed applica delle commissioni abbastanza vantaggiose su ogni prodotto venduto attraverso il suo canale.</p>



<p>Oltretutto ti fornisce, con cadenza giornaliera, specifici file in formato CSV, in cui puoi trovare una serie di dati inerenti alle vendite effettuate, divisi per categoria di consumatore (se consumatore privato o soggetto passivo di imposta) e per paese di destinazione, in modo tale da avere una visione chiara di quanto sia stato assoggettato ad IVA italiana e quanto, invece, rientri nel cosiddetto regime OSS, che è il nuovo regime di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dei vari paesi europei per il venditore che supera la soglia di vendite in Europa di 10.000 Euro.</p>



<p>Amazon rappresenta senz’altro una grande opportunità per poter avviare ed espandere gradualmente le tue vendite in tutta Europa. Ricorda sempre di affidarti ad esperti nel settore per essere seguito passo passo nella creazione e nello sviluppo del tuo business online!</p>
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		<title>Come posso fare per avviare un&#8217;attività di commercio in Regime Forfettario?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Venti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 21:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
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					<description><![CDATA[Il regime forfettario è un tipo di regime fiscale agevolato, rivolto ai lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e liberi professionisti) che non superano i 65.000 euro di ricavi annui. Tale regime, infatti, nasce per semplificare la gestione della Partita IVA e per ridurre il peso delle imposte. Difatti, per i primi 5 anni dall’apertura di partita [&#8230;]]]></description>
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<p>Il regime forfettario è un tipo di regime fiscale agevolato, rivolto ai lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e liberi professionisti) che non superano i 65.000 euro di ricavi annui. Tale regime, infatti, nasce per semplificare la gestione della Partita IVA e per ridurre il peso delle imposte. Difatti, per i primi 5 anni dall’apertura di partita IVA in regime forfettario, pagherai un’imposta sostituiva dell’IRPEF pari al 5% dei tuoi ricavi, per poi passare alla percentuale del 15%.</p>



<p>Inoltre trattandosi di un regime fiscale agevolato, i ricavi non sono assoggettati ad Iva ai sensi dell&#8217; art.01, commi da 54 a 89,della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge 208/2015. </p>



<p>Per ciò che concerne la contribuzione, essa si basa sulla gestione di appartenenza, che possiamo riassumere in:</p>



<ul><li>Gestione commercianti e artigiani;</li><li>Gestione separata;</li><li>Liberi professionisti con apposita cassa di previdenza diversa da una delle gestioni INPS.</li></ul>



<p>Per la gestione artigiani e commercianti, il carico previdenziale comprende una parte fissa definita minimale che si basa su un’aliquota rispettivamente del 24% e del 24,48% rapportata ad un reddito minimo presunto pari a 15.953,00 per l’anno 2022, che vengono ribassate nel caso di lavoratore autonomo di età inferiore a 21 anni, rispettivamente al 22,80% e 23,28%. Da qui viene calcolato il minimale contributivo che è di circa 3900 Euro diviso in quattro rate di circa 900 Euro, a cui si applicano le suddette aliquote in caso di importo eccedente il reddito minimo stabilito per il calcolo contributivo. Il presente regime offre la possibilità di beneficiare di un&#8217;ulteriore riduzione del 35% dei contributi minimali, portando così il carico contributivo a circa 2500 Euro, diviso in quattro rate da circa 625 Euro.</p>



<p>Per ciò che concerne la Gestione Separata, a cui fanno capo tutti i professionisti senza una cassa di appartenenza, essa è parti ad un’aliquota del 25,98% aggiornata all’anno 2022. Non esiste minimale di reddito nel caso di Gestione Separata, i cui ricavi sono totalmente assoggettati all’aliquota del 25,98%.</p>



<p>Per ciò che concerne i liberi professionisti con cassa di appartenenza, la contribuzione varia in base al tipo di cassa previdenza.</p>



<p>Il versamento dei contributi va effettuato tramite modello F24, secondo precise scadenze:</p>



<ul><li>16 maggio;</li><li>22 agosto;</li><li>16 novembre;</li><li>16 febbraio.</li></ul>



<p>Contattaci per avere maggiori informazioni in merito all’apertura di Partita Iva in Regime Forfettario e per avere una panoramica generale dei costi che andrai ad affrontare in termini di imposte e tasse!</p>
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