Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in virtù dell’articolo 1, comma 171, della legge 178/2020, sarà fruibile per gli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2022.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta:
COME FUNZIONA IL BONUS SUD PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO?
Il bonus Sud è stato istituito per la prima volta dalla legge di stabilità del 2016 (L.208/15). Il beneficio, istituito sotto forma di credito d’imposta, può essere fruito dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni del Mezzogiorno.
Il bonus Sud 2022, come nelle versioni precedenti, potrà essere richiesto anche retroattivamente per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2022. L’agevolazione varia in base alle dimensioni aziendali pertanto possiamo individuare tre scaglioni:
- 25% per le grandi aziende;
- 35% per le imprese di medie dimensioni;
- 45% per le piccole imprese.
Le imprese che vogliono richiedere la detrazione devono presentare l’apposita domanda attraverso il software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate CIM17.
Una delle caratteristiche più importanti della misura è la sua retroattività.
Infatti il credito d’imposta per il mezzogiorno può essere richiesto anche per gli investimenti effettuati negli anni precedenti, sempre con le stesse aliquote che abbiamo elencato in precedenza.
SOGGETTI BENEFICIARI.
Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
Per la verifica della dimensione aziendale è necessario fare riferimento alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Micro Impresa | meno di 10 | non superiore a 2 milioni di euro | non superiore a 2 milioni di euro |
Piccola impresa | meno di 50 | non superiore a 10 milioni di euro | non superiore a 10 milioni di euro |
Media impresa | meno di 250 | non superiore a 50 milioni di euro | non superiore a 43 milioni di euro |
SOGGETTI ESCLUSI.
L’agevolazione non spetta ai soggetti che operano nei seguenti settori:
- industria siderurgica e carbonifera;
- costruzione navale;
- fibre sintetiche;
- trasporti e relative infrastrutture;
- produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
- creditizio, finanziario e assicurativo.
Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza, occorre fare riferimento al codice ATECO indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in commento, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.
Il credito d’imposta non spetta, inoltre, alle imprese in difficoltà, vale a dire a quelle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine.
AMBITO TERRITORIALE.
Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate:
- nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
- nelle zone assistite delle Regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE.
Con la decisione C (2014) 6424 final del 16.9.2014, la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale 20142020 con cui l’Italia ha individuato le zone assistite in questione e indicato i relativi massimali di intensità degli aiuti concedibili.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI.
Sono agevolabili gli investimenti:
- facenti parte di un progetto di investimento iniziale;
- relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.
PROGETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE.
Sono agevolabili gli investimenti relativi:
- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.
Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione.
BENI AGEVOLABILI.
Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli in:
- macchinari;
- impianti;
- attrezzature varie.
Sono, quindi, esclusi dall’agevolazione i beni immateriali, gli immobili e i veicoli.
Requisiti
I beni agevolabili devono essere:
- strumentali all’attività d’impresa;
- nuovi;
- destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.
Il riferimento normativo ai “beni strumentali” comporta che i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Sono, quindi, esclusi i beni “merce” e i materiali di consumo.
Poiché gli investimenti devono riguardare beni strumentali “nuovi”, sono esclusi i beni a qualunque titolo già utilizzati.
Ulteriore condizione affinché l’investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture produttive situate nel territorio delle summenzionate aree.
Al riguardo, è stato precisato che per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei suddetti territori, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante:
- acquisto da terzi;
- leasing;
- contratto di appalto;
- realizzazione in economia.
PERIODO DI RIFERIMENTO DEGLI INVESTIMENTI.
Il credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1.2016 al 31.12.2022
Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento:
- per l’acquisto dei beni mobili, alla data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- per le prestazioni di servizi, alla data in cui le prestazioni si considerano ultimate;
- per gli investimenti mediante appalto, alla data di ultimazione della prestazione oppure alla data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del committente.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6869”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.
INDICAZIONE NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI.
Il credito d’imposta in esame deve essere indicato nel quadro RU:
- della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati);
- dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d’imposta nei quali il credito viene utilizzato in compensazione.
REGIME FISCALE DEL CREDITO D’IMPOSTA.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in assenza di un’espressa esclusione normativa, il credito d’imposta in questione è da considerarsi rilevante ai fini fiscali.
Tale credito deve quindi essere considerato come contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.
Resta fermo che le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito d’impresa.